L’articolo 222-33-2 del codice penale sanziona il mobbing morale nel contesto professionale. Dalla sua adozione, il testo ha conosciuto diverse riletture giurisprudenziali che ne modificano la portata pratica, sia per le vittime che per gli autori presunti. Le decisioni emesse dalla Corte di Cassazione nel 2025 ridisegnano i contorni di questa infrazione su almeno tre punti determinanti: il ruolo dell’intenzione, la prova del degrado e la responsabilità dei dirigenti.
Mobbing morale istituzionale: quando la politica aziendale diventa un’infrazione penale
La maggior parte delle analisi dell’articolo 222-33-2 si concentra sui rapporti tra due individui, un superiore gerarchico e un subordinato. La giurisprudenza recente obbliga ad ampliare questa lettura.
Nella sua sentenza del 21 gennaio 2025 (n° 22-87.145), la sezione penale della Corte di Cassazione ha confermato che comportamenti derivanti da una politica aziendale concepita e attuata dai dirigenti possono rientrare nell’articolo 222-33-2, anche senza un targeting individuale iniziale. Il mobbing morale detto “istituzionale” non presuppone che la direzione abbia mirato specificamente a un determinato dipendente.
Concretamente, un piano di riorganizzazione, un metodo manageriale sistemico o un programma di riduzione del personale possono costituire il supporto fattuale di procedimenti penali se i loro effetti degradano le condizioni di lavoro di un gruppo di dipendenti. Le sanzioni dell’articolo 222-33-2 del codice penale mirano quindi direttamente alle persone fisiche che hanno concepito o validato queste orientamenti.
Questa lettura amplia il perimetro del rischio penale ben oltre il manager di prossimità. Essa pone i comitati di direzione e i responsabili delle risorse umane in una posizione di vigilanza accresciuta sulle conseguenze umane delle loro decisioni organizzative.

Elemento morale del mobbing sul lavoro: non è richiesta l’intenzione di nuocere
Un argomento di difesa frequente consiste nel sostenere che l’autore non avesse la volontà di nuocere alla vittima. La Corte di Cassazione ha scartato questa linea in una sentenza del 11 marzo 2025 (n° 22-83.263).
La sezione penale ricorda che l’elemento morale dell’infrazione si limita alla consapevolezza di commettere i fatti e di violare la legge. L’intenzione di nuocere non è richiesta per caratterizzare il mobbing morale. Un superiore che impone condizioni di lavoro degradanti “per il bene del servizio” o “per abitudine manageriale” può essere condannato a condizione che fosse a conoscenza della natura delle sue azioni.
Questa posizione ha un impatto diretto sulla strategia contenziosa. Essa priva gli imputati di un mezzo di difesa che si basava sulla dimostrazione di un’assenza di malizia personale. Il giudice penale non deve sondare le motivazioni profonde dell’autore: è sufficiente stabilire che i comportamenti ripetuti erano volontari e che il loro autore non poteva ignorare il carattere contrario alla legge.
Cosa cambia per la prova
Dal lato della vittima, il carico probatorio si semplifica su un punto preciso. Non è più necessario dimostrare un accanimento personale o un’animosità mirata. La produzione di elementi fattuali (email, verbali, testimonianze di colleghi, certificati medici) attestanti la ripetizione dei comportamenti e la consapevolezza da parte dell’autore è sufficiente a fondare le accuse.
Degrado delle condizioni di lavoro: oggetto o effetto, la distinzione che cambia tutto
Il testo dell’articolo 222-33-2 mira ai comportamenti che hanno “per oggetto o per effetto” un degrado delle condizioni di lavoro. A lungo, alcune giurisdizioni richiedevano la prova di un risultato tangibile: malattia, depressione diagnosticata, dimissioni forzate.
La decisione dell’11 marzo 2025 chiarisce questo punto. L’infrazione può essere costituita anche senza un degrado effettivo delle condizioni di lavoro, a condizione che i comportamenti avessero per oggetto un tale degrado. Il termine “oggetto” si riferisce alla finalità o alla natura intrinseca dei comportamenti, indipendentemente dal loro risultato concreto.
Questa distinzione ha conseguenze pratiche importanti:
- Una vittima che avesse resistito psicologicamente o lasciato l’azienda prima che gli effetti si materializzassero conserva la possibilità di presentare denuncia.
- Il giudice può ritenere la qualificazione penale sulla base della natura degli atti (messa in disparte, sovraccarico deliberato, umiliazioni in riunione) senza attendere un certificato medico attestante un pregiudizio per la salute.
- I datori di lavoro non possono più argomentare l’assenza di conseguenze misurabili per contestare la qualificazione di mobbing morale.
Prescrizione e termine di sei anni: il punto di partenza in questione
Il mobbing morale sul lavoro è un’infrazione delittuosa. Il termine di prescrizione è di sei anni. La particolarità riguarda il suo punto di partenza: essendo il mobbing un’infrazione successiva (o continua), il termine inizia a decorrere dal ultimo atto della serie di fatti costitutivi.
In pratica, ciò significa che un dipendente che ha subito comportamenti per diversi anni può avviare procedimenti entro sei anni dall’ultimo fatto ripetuto. Comportamenti passati, che sarebbero prescritti se considerati isolatamente, rimangono perseguibili se si inseriscono in una serie di cui l’ultimo elemento è recente.

Rischi legati all’articolazione con altre qualifiche
Quando i fatti di mobbing morale sono accompagnati da comportamenti che rientrano in altri testi (ingiurie, minacce, discriminazioni), si pone la questione dell’articolazione delle qualifiche. Il cumulo di procedimenti su più fondamenti penali è possibile, ma il giudice vigila sul rispetto del principio di non cumulo delle pene per fatti identici. La scelta della qualificazione più adatta condiziona sia l’entità delle pene previste che i termini di prescrizione applicabili.
I riscontri sul campo divergono su come le procure trattano queste situazioni di concorso di infrazioni, in particolare quando fatti di cyberbullismo prolungano comportamenti commessi all’interno dell’azienda. Il confine tra mobbing morale sul lavoro (articolo 222-33-2) e mobbing morale generale (articolo 222-33-2-2) rimane un punto di interpretazione che dipende ampiamente dal contesto fattuale sottoposto al giudice.
Le evoluzioni giurisprudenziali del 2025 rafforzano la portata penale dell’articolo 222-33-2. Esse spostano il cursore della prova, estendono la responsabilità ai decisori e riducono i margini di difesa basati sull’assenza di intenzione o di risultato. Per le aziende, il rischio penale legato alle scelte manageriali non è mai stato così concreto.



